Nuovo ASR 2025: quali scadenze devi mettere in agenda entro maggio 2026!

Professionista con camicia a righe che tiene in mano un casco di sicurezza giallo, immagine simbolica dell’articolo della business unit EHS sul Nuovo ASR 2025 e sulle scadenze da pianificare entro maggio 2026

Il nuovo Accordo Stato-Regioni in materia di formazione per salute e sicurezza sul lavoro ha finalmente unificato in un unico testo i precedenti accordi del 2011, 2012 e 2016. È una semplificazione importante ma non va letta come una semplice operazione di riordino: il testo introduce standard più stringenti che toccano direttamente la pianificazione aziendale, la scelta dei fornitori, le modalità di erogazione e la gestione della formazione già svolta negli anni passati.

L’Accordo è stato approvato dalla Conferenza Stato-Regioni il 17 aprile 2025 ed è entrato in vigore con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale nel mese di maggio 2025. Da quel momento si è aperta una finestra transitoria che, nella sostanza, ha consentito di continuare temporaneamente a erogare alcuni corsi secondo le regole precedenti. Il punto, però, è che questa finestra ha una scadenza: la fine di maggio 2026. Superata quella data, l’aspettativa è che l’organizzazione sia allineata agli standard del nuovo Accordo, con attestati e fascicoli formativi coerenti con quanto richiesto. L’unica eccezione esplicita riguarda il corso Datore di lavoro, per il quale il periodo di adeguamento è più lungo e arriva fino a maggio 2027.

Operatrice con cuffie e gilet ad alta visibilità lavora al laptop in ambiente industriale, immagine a supporto dell’articolo sul Nuovo ASR 2025 e sulle scadenze da segnare in agenda entro maggio 2026.Il messaggio centrale emerso nell’Aula 81.8 è che, arrivati a fine maggio 2026, alcune posizioni potrebbero risultare formalmente scoperte anche in aziende che hanno sempre lavorato con attenzione. Questo succede soprattutto in due casi: il primo riguarda i corsi nuovi o storicamente poco normati, dove molte imprese hanno attestati pregressi difficili da confrontare in modo lineare con il programma dell’Accordo ed il secondo caso, ancora più sensibile, riguarda i preposti.  Qui entra in gioco l’aggiornamento biennale, che è diventato un punto di forte impatto operativo perché modifica i calendari formativi e crea in alcuni casi un apparente paradosso: a seconda delle date degli attestati, chi ha svolto formazione in un certo periodo potrebbe trovarsi a dover aggiornare prima di altri. Il tema è reso più complesso dal fatto che, già con la legge 215 del 2021, molte aziende avevano iniziato ad applicare la biennalità, mentre altre avevano scelto di attendere indicazioni più definitive. Con l’Accordo 2025, la biennalità viene consolidata e il periodo transitorio diventa il tempo utile per normalizzare la situazione, con molte interpretazioni operative che convergono sull’idea di non arrivare a maggio 2026 con preposti “a rischio”.

Un altro cambiamento sostanziale riguarda l’individuazione dei soggetti legittimati a erogare formazione e rilasciare attestati validi. Il punto non è teorico: incide direttamente sulla spendibilità degli attestati e sulla corretta costruzione del fascicolo del corso. La logica complessiva va verso un sistema più controllabile e tracciabile, con un ruolo più marcato di soggetti istituzionali, soggetti accreditati a livello regionale e organismi o associazioni riconosciuti a livello nazionale. Sul piano pratico, ciò impone alle aziende una verifica più attenta dei fornitori, soprattutto quando negli anni scorsi si è fatto affidamento su configurazioni “leggere” o su modelli dove la titolarità dell’attestazione non era un tema particolarmente presidiato.

Le novità e aggiornamenti del Nuovo Accordo Stato Regioni sono molteplici e la scadenza del periodo transitorio di fine maggio 2026 non va letta come un dettaglio amministrativo: è il punto oltre il quale la tolleranza del transitorio smette di proteggere prassi e abitudini consolidate. Il nuovo Accordo non chiede solo di fare formazione, ma di farla con standard più verificabili, con soggetti formatori corretti, con modalità tracciabili e con una gestione documentale che regga a un controllo.

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