Aggiornamento Normativo

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adrMerci pericolose - deroga al trasporto di leghe piombo
Come pubblicato sul sito dell'UNECE - Commissione Economica per l'Europa delle Nazioni Unite - anche la Francia ha firmato l'accordo M366 che si applica alle leghe metalliche, contenenti piombo sotto forma di polvere e di piombo massivo.
Adesso sono tre gli stati firmatari: Italia, Slovenia e Francia.
L’Accordo, promosso dal MIT e riconosciuto dalle istituzioni europee, consentirà il trasporto di queste leghe metalliche senza l’applicazione della normativa ADR (Accordo internazionale relativo al trasporto di merci pericolose su strada), a condizioni che vengano rispettate determinate prescrizioni volte a garantire la sicurezza del trasporto e la salvaguardia dell’ambiente.
In particolare, l'accordo dispone delle deroghe dall’applicazione delle disposizioni dell’ADR per le leghe metalliche contenenti piombo (≥ 0,25% (p/p) per piombo massivo o ≥ 0,025% (p/p) per piombo in polvere).
L’esenzione è valida solo se:
- le leghe non rientrano in altre classi ADR oltre alla Classe 9;
- sono scarsamente solubili in acqua;
- il trasporto avviene in imballaggi o contenitori a tenuta di polvere e resistenti all’acqua (anche non omologati UN), oppure alla rinfusa in veicoli/container chiusi o telonati (VC1 o VC2).
È inoltre obbligatorio che a bordo del veicolo sia presente una copia dell’Accordo M366.
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