Regolamento (UE) 2024/2895 e Listeria monocytogenes: cosa cambia per l’OSA?
La gestione di Listeria monocytogenes nei prodotti pronti al consumo (RTE) torna al centro dell’attenzione normativa con l’entrata in vigore del Regolamento (UE) 2024/2895, che modifica il Reg. (CE) 2073/2005 sui criteri microbiologici applicabili agli alimenti.
Il nuovo quadro regolatorio non introduce un criterio completamente nuovo, ma chiarisce e rafforza le responsabilità dell’Operatore del Settore Alimentare (OSA) nella dimostrazione della conformità microbiologica lungo tutta la shelf life.
Perché un nuovo focus sulla Listeria monocytogenes?
La listeriosi rimane una delle patologie alimentari più severe per esiti clinici e impatto sulla filiera.
Nel 2023 in UE/SEE sono stati confermati 2.993 casi, con un trend negli ultimi anni che non mostra una riduzione significativa. Sebbene i numeri siano inferiori rispetto ad altre tossinfezioni, la gravità della patologia e l’elevata letalità nei soggetti fragili rendono Listeria monocytogenes un pericolo prioritario.
Parallelamente aumentano i consumi di prodotti pronti al consumo; si riduce l’impiego di alcuni conservanti tradizionali e aumentano le aspettative di controllo da parte delle autorità competenti.
Ed è in questo contesto che il legislatore interviene per rendere più esplicita la responsabilità dell’OSA.
Cosa cambia per l’OSA con il Regolamento (UE) 2024/2895?
Il nuovo regolamento chiarisce un punto fondamentale: per gli alimenti RTE che supportano la crescita di Listeria monocytogenes, se l’OSA non è in grado di dimostrare il rispetto del limite di 100 ufc/g durante l’intera shelf life, si applica il criterio di non rilevabilità in 25 g per tutta la vita commerciale del prodotto.
Il tema, quindi, non è più solo: “Cosa esce dallo stabilimento?” ma “Cosa può accadere fino alla fine della vita commerciale del prodotto?”.
La conformità microbiologica diventa così una dimostrazione strutturata di processo, prodotto e documentazione.
Alimenti che supportano o non supportano la crescita: la classificazione operativa
Il Reg. 2073/2005 già distingue tra:
- Alimenti che NON supportano la crescita (prodotti congelati; prodotti con barriere chimico-fisiche efficaci (pH, aw)) per i quali il limite applicabile è di: 100 ufc/g durante la shelf life.
- Alimenti che supportano la crescita ma con crescita dimostrata controllata (RTE con crescita lenta; prodotti con barriere parziali) per i quali è necessaria la dimostrazione documentata che il limite di 100 ufc/g non venga superato.
- Alimenti che supportano la crescita senza dimostrazione (RTE complessi; prodotti multi-ingrediente; prodotti con aw elevata) per i quali si applica il criterio di non rilevabilità in 25 g per tutta la shelf life.
Con il nuovo regolamento, questa impostazione diventa più esplicita e più “difendibile” in sede ispettiva.
Come dimostrare la conformità microbiologica?
Il Reg. 2024/2895 non impone un unico strumento, le opzioni includono:
- Caratterizzazione chimico-fisica (pH, aw, atmosfera modificata)
- Consultazione della letteratura scientifica
- Modelli predittivi validati
- Studi di durabilità
- Challenge test con inoculo di Listeria monocytogenes
Tra questi, il challenge test resta lo strumento più “spendibile” in caso di prodotti complessi.
Challenge test: quando è centrale e cosa lo rende “robusto”
Il challenge test è spesso la prova decisiva, ma la sua efficacia dipende dalla progettazione.
Secondo le linee guida europee (EN ISO 20976-1 + EURL Lm) i punti critici sono la progettazione dell’inoculo, i tempi di campionamento e report tecnico.
Ed è proprio per questo diventa molto importante per l’OSA affidarsi a partner competenti.
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L’obiettivo non è solo superare un controllo, ma costruire un sistema difendibile, documentato e orientato alla prevenzione del rischio.
Conclusioni
Il Regolamento (UE) 2024/2895 non cambia radicalmente i limiti microbiologici, ma rafforza un principio chiave: la conformità non è solo un dato analitico. È una dimostrazione strutturata di controllo lungo tutta la shelf life.
Perché oggi, più che mai, sicurezza alimentare significa tutela del consumatore, ma anche tutela del brand.
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