Rifiuti e ADR Nuovo Accordo M368

Fusti industriali blu per lo stoccaggio di sostanze chimiche con etichette di pericolo ben visibili (infiammabile e corrosivo), immagine simbolica dell’articolo dedicato ai rifiuti e ADR Nuovo Accordo M368 della business unit EHS

L’ADR (Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada) è un sistema normativo internazionale finalizzato alla prevenzione dei rischi durante il trasporto. L’obiettivo principale è ridurre incidenti che possano causare danni a persone, ambiente, beni o infrastrutture. L’accordo si applica tra i Paesi aderenti ed è soggetto ad aggiornamenti biennali. 

Dal punto di vista strutturale, l’ADR è composto da una parte normativa generale e da due allegati tecnici (A e B), che costituiscono la parte più estesa e operativa del sistema. La gestione degli obblighi coinvolge tutti gli attori della filiera logistica: lo speditore, che ha la responsabilità principale di classificazione e comunicazione delle informazioni; il trasportatore, che gestisce il rischio durante il movimento della merce; e gli altri soggetti coinvolti come destinatari, imballatori, riempitori e gestori di cisterne, ciascuno con responsabilità specifiche lungo il processo.

Autocisterna per il trasporto di merci pericolose con pannelli ADR e pittogrammi di rischio (infiammabile e pericoloso per l’ambiente), immagine simbolica dell’articolo dedicato ai rifiuti e ADR Nuovo Accordo M368 della business unit EHSLe merci pericolose sono suddivise in classi di pericolo che includono, tra le altre, esplosivi, gas, liquidi e solidi infiammabili, sostanze comburenti, tossiche, corrosive, radioattive e la classe 9, che raccoglie pericoli eterogenei come batterie al litio o sostanze pericolose per l’ambiente. La classificazione si basa su elementi chiave come il numero ONU, che identifica in modo univoco la sostanza o il gruppo di sostanze, il gruppo di imballaggio che indica il livello di pericolosità e il codice di classificazione che dettaglia ulteriormente le caratteristiche del pericolo. La combinazione di questi elementi determina le prescrizioni applicabili al trasporto.

L’ADR disciplina, inoltre, in modo dettagliato i requisiti relativi agli imballaggi, alla loro costruzione e omologazione, alla marcatura e all’etichettatura dei colli, nonché alle dotazioni dei veicoli e alla segnalazione obbligatoria mediante placche e pannelli arancioni. 

All’interno di questo sistema si inserisce la figura del consulente ADR, che può essere interno o esterno all’azienda, purché abilitato tramite esame specifico. Il suo ruolo è quello di supportare l’organizzazione nella gestione della conformità normativa e nella riduzione del rischio. Il quadro normativo è stato chiarito ulteriormente dal DM 7 agosto 2023, che definisce i criteri per stabilire quando la nomina del consulente non è obbligatoria. Le esenzioni riguardano principalmente trasporti in quantità limitate o esenti, attività specifiche o condizioni operative particolari. In questi casi è comunque fondamentale garantire tracciabilità interna e formazione del personale.

Il rapporto tra rifiuti e ADR rappresenta uno degli aspetti più complessi. Non esiste una corrispondenza automatica tra rifiuti pericolosi secondo il codice CER e merci pericolose ADR. Alcuni rifiuti pericolosi non rientrano nell’ADR, mentre altri rifiuti non classificati come pericolosi ai sensi del CER possono invece essere soggetti alla normativa ADR, come nel caso delle batterie al litio. La valutazione deve quindi essere sempre effettuata caso per caso, considerando sia la classificazione ambientale sia quella di trasporto.

In questo contesto si inserisce l’Accordo Multilaterale M368, firmato dall’Italia nel 2025 e valido fino al 2030, che sostituisce il precedente M329. L’accordo introduce una serie di deroghe applicabili esclusivamente al trasporto di rifiuti, con esclusioni specifiche per alcune tipologie come esplosivi, radioattivi, sostanze auto reattive instabili, OGM e batterie al litio danneggiate o difettose.

Le semplificazioni introdotte dall’accordo riguardano diversi aspetti operativi. In alcuni casi è possibile utilizzare informazioni disponibili senza dover effettuare prove complete di classificazione, oppure ricorrere a imballaggi non omologati o con omologazione scaduta per determinate categorie di rifiuti. Sono previste anche facilitazioni documentali e gestionali, come la possibilità di adottare modalità semplificate per gli imballaggi vuoti non bonificati o di ridurre alcuni obblighi informativi in specifiche condizioni. 

Un punto particolarmente rilevante riguarda la gestione del peso dei rifiuti. Il nuovo accordo ha eliminato la possibilità generale di stima introdotta in passato, consentendola solo nei casi espressamente previsti dall’ADR. Questo elemento ha un impatto diretto sulla possibilità di applicare esenzioni come quella parziale e, di conseguenza, anche sull’obbligo di nomina del consulente ADR. In diversi casi, infatti, la necessità di pesatura reale diventa determinante per mantenere un regime semplificato.

In sintesi, la gestione del trasporto di rifiuti in regime ADR richiede un’analisi puntuale e strutturata, in cui la corretta classificazione, la scelta del regime applicabile e la gestione documentale sono elementi strettamente interconnessi. L’Accordo M368 introduce margini di semplificazione, ma al tempo stesso richiede un’attenzione rigorosa nell’applicazione delle condizioni previste, rendendo fondamentale un approccio tecnico e documentato da parte delle aziende coinvolte.

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