PFAS: novità e impatti del D. Lgs. 102/2025 per il settore alimentare
Il tema PFAS torna al centro dell’attenzione normativa con il D. Lgs. 102/2025, che aggiorna e integra il precedente D. Lgs. 18/2023, recependo e rafforzando la disciplina europea sulle acque destinate al consumo umano.
Il decreto introduce nuovi limiti, amplia la rete dei controlli e rafforza gli obblighi di tracciabilità lungo tutta la filiera idropotabile. Per le aziende alimentari, questo non è solo un aggiornamento tecnico ma rappresenta un cambiamento che impatta direttamente sulla gestione del rischio, sull’autocontrollo e sulla responsabilità di prodotto.
PFAS: perché sono un tema “controverso”?
I PFAS (sostanze per- e polifluoroalchiliche) costituiscono una famiglia di migliaia di composti chimici caratterizzati dalla presenza del legame carbonio–fluoro (C–F), uno dei più stabili in chimica organica. Questa stabilità conferisce loro proprietà estremamente utili come l’elevata resistenza termina, l’inerzia chimica, la bassa energia superficiale (idrorepellenza e antiaderenza) e le ottime capacità isolanti.
Ma proprio questa stabilità può trasformarsi in criticità quando alcune molecole risultano persistenti, mobili nell’ambiente, bioaccumulabili e potenzialmente tossiche.
Dobbiamo, tuttavia considerare che, non tutti i PFAS sono uguali. Possiamo immaginarli come una “chioma d’albero”:
🔴 Molecole mobili e bioaccumulabili → da eliminare
🟡 Molecole mobili → da monitorare
🟢 Polimeri inerti e ad alto peso molecolare → da valutare e preservare
Il punto chiave è di evitare generalizzazioni perché la gestione del rischio richiede un approccio mirato, sostanza per sostanza.
I criteri ECHA: come si identificano le sostanze più critiche
In ambito europeo, la classificazione della pericolosità si basa sui criteri PMBT (Persistenza; Mobilità; Bioaccumulabilità; Tossicità).
Questi parametri consentono di distinguere le sostanze con reale rischio ambientale e sanitario da quelle che, pur persistenti, non risultano mobili o bioaccumulabili. Esempi emblematici sono PFOA e PFOS, classificati rispettivamente come cancerogeno per l’uomo (Gruppo 1) e possibile cancerogeno (Gruppo 2B) secondo IARC.
D. Lgs. 102/2025: cosa cambia concretamente?
Il D. Lgs. 102/2025 (del 19 giugno 2025) rafforza la regolamentazione dei PFAS nelle acque potabili.
Gli obiettivi sono: affinare le definizioni, rendere le procedure più chiare; aggiornare i requisiti tecnici e armonizzare la normativa nazionale con quella europea
Con questo decreto entrano in vigore dal 13 gennaio 2026 i nuovi limiti e saranno applicativi (a seguito della proroga) a partire dal 13 luglio 2026:
- somma PFAS ridotta da 0,50 µg/l a 0,10 µg/l
- estensione della lista a 30 sostanze
- somma 4 PFAS prioritari (PFOA, PFOS, PFNA, PFHxS): 0,02 µg/l
- introduzione del limite per TFA (acido trifluoroacetico): 10 µg/l (con proroga tecnica fino al gennaio 2027)
Si tratta di un salto qualitativo importante, soprattutto per chi utilizza fonti autonome o sistemi di trattamento interno.
Estensione della rete dei controlli: cosa significa operativamente
Il decreto amplia il perimetro dei soggetti obbligati, infatti, entrano formalmente nella rete dei controlli:
- Case dell’acqua e chioschi pubblici
- Apparecchiature installate in luoghi pubblici o aziendali
- Piccole forniture (<10 m³/giorno o <50 persone servite). Queste ultime non beneficiano più di un’esenzione automatica: l’esenzione va richiesta e motivata
Inoltre, è stato aggiunto l’obbligo di trasmissione dati alla piattaforma nazionale AnTeA e l’obbligo di identificazione della popolazione esposta in caso di contaminazione.
Materiali e ReMaF: nuova disciplina per componenti e reagenti
Il decreto interviene anche sui materiali e prodotti a contatto con acqua prevedendo:
- l’utilizzo obbligatorio di sostanze presenti negli elenchi positivi europei (dal 31 dicembre 2026)
- la valutazione di conformità tramite organismi accreditati ISO/IEC 17065
- la marcatura armonizzata
Particolare attenzione ai ReMaF (reagenti chimici e materiali filtranti), deve essere prevista l’autorizzazione CeNSiA, la registrazione in banca dati e la dichiarazione di conformità per ogni lotto.
Impatti per il settore alimentare
Per un’azienda alimentare, l’acqua è una materia pima, un ingrediente e una utility di processo, e questo implica che la responsabilità del produttore resta piena sul prodotto immesso sul mercato.
Ipotizziamo due scenari: uno con acqua di acquedotto e uno da fonte propria:
- Scenario 1 – Acqua di acquedotto
Il gestore garantisce la conformità, ma l’azienda deve:- valutare il rischio nel proprio impianto interno
- monitorare serbatoi, filtri, punti di accumulo
- mantenere evidenze documentali
- Scenario 2 – Fonte propria
L’obbligo è diretto e prevede:- piano analitico strutturato
- eventuali trattamenti
- documentazione di deroghe o piani di rientro
Approccio analitico: cosa significa “controllare i PFAS”
La determinazione dei PFAS richiede tecniche specialistiche (es. LC-MS/MS su target list). Questo significa che non basta “fare un’analisi” ma:
- serve una corretta gestione del campionamento
- controllo dei LOQ
- tracciabilità documentale
- interpretazione normativa coerente
In Lifeanalytics supportiamo le aziende con un approccio integrato, per mezzo di:
- Analisi di laboratorio: tra cui PFAS in acqua potabile, alimenti, packaging e verifica ReMaF
- Consulenza tecnica: tramite interpretazione normativa, valutazione del rischio idrico, supporto HACCP e audit
- Formazione: per mezzo di aggiornamenti regolatori e percorsi tecnici per quality manager
L’obiettivo non è solo rispettare un limite, ma costruire un sistema difendibile, documentato e orientato alla prevenzione.
Conclusioni
Il D. Lgs. 102/2025 rappresenta un vero salto di qualità prevedendo limiti più stringenti, controlli estesi, maggiore tracciabilità e responsabilità più chiare. E questo per il settore alimentare significa rafforzare la gestione dell’acqua, dei materiali e della documentazione.
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