Rischio Amianto: nuove regole con il D.Lgs. 213/2025
La gestione del rischio amianto entra in una nuova fase. Con il D.Lgs. 213/2025, che recepisce la Direttiva (UE) 2023/2668, il legislatore ha introdotto importanti modifiche al Capo III del Titolo IX del D.Lgs. 81/08, ridefinendo il modo in cui aziende e datori di lavoro devono affrontare il rischio di esposizione alle fibre di amianto. Non si tratta di un semplice aggiornamento normativo, ma di un cambiamento sostanziale nell'approccio alla prevenzione. Il nuovo decreto punta, infatti, a rafforzare la tutela della salute dei lavoratori, introducendo obblighi più stringenti.
Fino ad oggi la normativa italiana si è fondata su un principio consolidato: valutare il rischio, verificare il rispetto dei limiti di esposizione e adottare le misure di prevenzione e protezione necessarie.
Il D.Lgs. 213/2025 modifica questa impostazione. L'obiettivo non è più soltanto gestire il rischio, ma intercettarlo prima che si manifesti. La prevenzione diventa quindi il fulcro dell'intero sistema, con un'attenzione particolare alla fase di pianificazione degli interventi.
Tra le novità più significative vi è la modifica dell'articolo 248 del D.Lgs. 81/08: prima dell'avvio di qualsiasi intervento, il datore di lavoro dovrà verificare la presenza di materiali contenenti amianto attraverso la documentazione disponibile oppure richiedendo informazioni al proprietario dell'immobile. Se tali informazioni non risultano sufficienti, sarà necessario effettuare verifiche specifiche mediante operatori qualificati.
Questo obbligo introduce una responsabilità anticipata: la presenza di amianto non potrà più essere accertata durante i lavori, ma dovrà essere verificata nella fase di progettazione e pianificazione dell'intervento.
Il decreto valorizza anche il ruolo degli operatori qualificati infatti quando non esistono informazioni attendibili sulla presenza di amianto, la valutazione dovrà essere eseguita da professionisti dotati delle competenze previste dalla normativa. L'obiettivo è garantire verifiche tecniche affidabili e uniformare la qualità delle indagini preliminari.
Una delle innovazioni più rilevanti riguarda la valutazione del rischio prevista dall'articolo 249.
Per la prima volta il legislatore introduce il principio della priorità alla rimozione dell'amianto. Se in passato interventi come l'incapsulamento o il confinamento rappresentavano spesso la soluzione adottata, oggi la normativa chiarisce che la rimozione deve essere presa in considerazione come opzione preferenziale.
Importanti novità riguardano anche il controllo delle fibre aerodisperse: fino al 20 dicembre 2029 sarà ancora possibile utilizzare la microscopia ottica in contrasto di fase (MOCF). Successivamente il monitoraggio dovrà essere effettuato esclusivamente mediante microscopia elettronica o tecnologie equivalenti. Questa evoluzione consentirà di rilevare fibre molto più sottili rispetto alle metodologie tradizionali, migliorando la precisione delle misurazioni e la capacità di valutare il rischio reale di esposizione.
Le modifiche introdotte dal decreto avranno un impatto concreto sull'organizzazione aziendale, infatti, sarà necessario aggiornare le valutazioni dei rischi, rivedere le procedure operative e programmare con maggiore attenzione le attività di manutenzione e ristrutturazione che interessano edifici potenzialmente contenenti amianto con l’obiettivo non è soltanto evitare sanzioni, ma garantire una gestione più efficace del rischio e una maggiore tutela della salute dei lavoratori.
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