Bando Amianto
ISI INAIL 2022

Scopri a chi è destinato, le modalità e
le tempistiche di presentazione della domanda.

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Il Bando Amianto ISI INAIL 2022 è un Contributo a Fondo Perduto messo a disposizione ogni anno dall’INAIL (Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro) a favore delle aziende che intendono eseguire la Bonifica dell’Amianto (Eternit) nei propri stabilimenti.  

Lo scopo del Bando è di incentivare la rimozione di materiali contenenti Amianto dai luoghi di lavoro.

Il budget complessivo messo a disposizione è di 200 milioni di euro con ripartizione regionale e per assi di intervento. Una apposita linea è destinata agli interventi di bonifica dell’amianto (Asse 3 – Isi Amianto), per progetti di bonifica da materiali contenenti amianto con uno stanziamento pari a 60 milioni di euro.

Modalità e tempistiche di presentazione della domanda

Prossimo aggiornamento 21 Febbraio

Le tempistiche

  • Apertura della procedura informatica per la compilazione della domanda:  in aggiornamento
  • Chiusura della procedura informatica per la compilazione della domanda: in aggiornamento
  • Download codici identificativi: in aggiornamento
  • Regole tecniche per l’inoltro della domanda online e date dell’apertura dello sportello informatico: in aggiornamento
  • Pubblicazione elenchi cronologici provvisori: in aggiornamento
  • Upload della documentazione (efficace nei confronti degli ammessi agli elenchi pena la decadenza della domanda): in aggiornamento
  • Pubblicazione degli elenchi cronologici definitivi: in aggiornamento

Fonte: INAIL

L’iniziativa è rivolta a tutte le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte alla Camera di commercio industria, artigianato ed agricoltura e gli Enti del terzo settore.

Il finanziamento massimo erogabile è pari a 130.000,00 € e il finanziamento minimo ammissibile è pari a 5.000,00 €.

Sono ammesse a finanziamento:

  • Le spese necessarie alla realizzazione del progetto,
  • Le spese accessorie o strumentali funzionali alla realizzazione dello stesso e indispensabili per la sua completezza
  • Le spese tecniche

Le spese devono essere sostenute dall’impresa/ente richiedente i cui lavoratori e/o titolare beneficiano dell’intervento e devono essere documentate.

Sull’importo delle spese ritenute ammissibili è concesso un finanziamento in conto capitale nella misura del 65% (calcolato sulle spese sostenute al netto dell’IVA).

Le spese tecniche e assimilabili non facenti parte del progetto che si rendono necessarie sono:

  • La redazione della perizia asseverata;
  • La determinazione analitica dell’amianto (certificato di analisi o rapporto di prova) effettuata da laboratori qualificati dal Ministero della Salute per la specifica metodologia di analisi utilizzata
  • la produzione di progetti ed elaborati a firma di tecnici abilitati;
  • la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione;
  • la produzione di ogni documentazione o certificazione, riguardante l’intervento, richiesta dalla normativa, quali certificazioni di prova, di regolare esecuzione o collaudo, di prevenzione incendi, acustiche, ecc.;
  • le denunce di messa in servizio di impianti (messa a terra e relative verifiche, protezione da scariche atmosferiche, ecc.);
  • le relazioni e dichiarazioni asseverate ove richieste dalla normativa (su barriere architettoniche, classificazione degli ambienti con pericolo di esplosione, ecc.);
  • la corresponsione di oneri previsti per il rilascio di autorizzazioni o nulla osta da parte di enti e amministrazioni preposte ad eccezione di quanto necessario per la redazione e la presentazione del Piano di lavoro, che rientra nelle spese di progetto.

Sono quindi esclusi dal finanziamento:

  • interventi di rimozione non comprendenti lo smaltimento
  • interventi di incapsulamento o confinamento
  • il mero smaltimento di MCA già rimossi.
  • Programma di controllo e manutenzione redatto ai sensi del punto 4 del d.m. 6/9/1994, comprensivo del nominativo del Responsabile per la gestione dei materiali contenenti amianto e della natura, ubicazione e stato di conservazione dei MCA.
  • Certificato di analisi o rapporto di prova, relativo ai campioni dei MCA oggetto della bonifica, emesso da laboratorio qualificato dal Ministero della Salute per la specifica metodologia di analisi utilizzata, comprensivo della determinazione della tipologia di amianto secondo l’art. 247 del d.lgs. 81/2008 (qualora non inserito nel Programma di controllo e manutenzione). Nel caso siano presenti più manufatti in MCA di tipo diverso o posti su edifici diversi dovrà essere inviato un certificato di analisi o rapporto di prova per ogni tipo di manufatto e per ogni edificio. Nel caso di invio di rapporti di prova dovrà essere inviata anche una relazione di campionamento.

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